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Descrizione
Nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre ed il 31 marzo e nei mesi di luglio ed agosto di ciascun anno, vige il divieto di abbruciamento di cumuli vegetali (a prescindere dal quantitativo).
Le sanzioni previste in caso di combustione al di fuori dei periodi consentiti, ammontano ad una somma compresa tra 300 euro e 3.000 euro.
rif. normativi: - D.lgs 152/2006 - Legge 103/2023 - l.r. 11/2024
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Ultimo aggiornamento: 24 settembre 2024, 17:33